Iva interamente detraibile anche per le spese accessorie alle prestazioni alberghiere. Dal lunedì 1° settembre, con la rimodulazione dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, la detrazione integrale dell'Iva sarà consentita anche per le prestazioni accessorie a quelle di vitto e alloggio. Così, ad esempio, sarà possibile portare in detrazione le spese per il servizio di lavanderia, per il parcheggio, il collegamento a internet o per la pay-tv, se sono accessorie a una prestazione alberghiera. Naturalmente, in ogni caso, le spese sostenute devono essere inerenti l'attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata.
Secondo l'articolo 12 del Dpr 633/72 le prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Dunque, la cessione o la prestazione subordinata deve seguire lo stesso trattamento Iva dell'operazione principale se: 1) si è in presenza di una operazione principale a cui collegare quella accessoria, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile; 2) la cessione o la prestazione accessoria avviene tra gli stessi soggetti dell'operazione principale.
Anche la Corte di giustizia Ue ha contribuito a chiarire quando si è in presenta di una prestazione accessoria. Secondo la Corte una prestazione deve essere considerata accessoria a una prestazione principale quando essa non costituisce per il destinatario una prestazione a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Ciò vale, in particolare, quando due o più elementi forniti al consumatore sono a tal punto connessi da formare, oggettivamente, una prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. (Corte di giustizia Cee 6 luglio 2006, causa C-251/05).
Quindi, in presenza di questo rapporto di accessorietà, il trattamento tributario della prestazione principale e di quella a essa funzionalmente collegata deve essere il medesimo. La disposizione vale non solo per l'aliquota Iva applicabile, in questo caso pari al 10%, ma anche per il regime della detrazione.
Durante un soggiorno in albergo possono essere effettuate una serie di prestazioni accessorie che devono seguire lo stesso regime Iva della prestazione principale. Si tratta, ad esempio, del servizio di lavanderia, del parcheggio, della pay-tv o del collegamento a internet, tutte prestazioni che completano il servizio principale e consentono di usufruirne nelle migliori condizioni. Per poter essere considerata accessoria è essenziale che la stessa venga effettuata tra gli stessi soggetti dell'operazione principale (albergatore/cliente) e non da soggetti terzi. In ogni caso per poter portare in detrazione l'Iva e in deduzione il costo è indispensabile che l'operazione sia inerente all'attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata. Anche per queste prestazioni, dal 1° gennaio 2009, non sarà possibile dedurre interamente il costo, ma si potrà recuperare soltanto il 75% della spesa complessiva.
Le linee guida
La decorrenza
Dal 1° settembre 2008 Iva detraibile per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande
La limitazione
Dal 1° gennaio 2009 la deducibilità dei costi ai fini delle dirette sarà limitata al 75%; deduzione piena, invece, per le prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta; per i professionisti resta il limite del 2 per cento dei compensi
L'estensione
Anche per le spese accessorie è consentita la detrazione integrale